Art. 2. All'onere annuo di L. 221.215.000, a carico del Ministero della difesa, e di L. 1.900.000, a carico del Ministero dell'interno, sara' fatto fronte con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 3001 e 2622 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 maggio 1976 LEONE MORO - FORLANI - COSSIGA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO