Art. 2.

  All'onere  annuo  di  L.  221.215.000, a carico del Ministero della
difesa, e di L. 1.900.000, a carico del Ministero dell'interno, sara'
fatto   fronte  con  gli  stanziamenti  iscritti  rispettivamente  ai
capitoli  3001  e  2622  del  bilancio  di previsione dello Stato per
l'anno  finanziario  1976  e  dei  corrispondenti  capitoli  per  gli
esercizi successivi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 maggio 1976

                                LEONE

                                             MORO - FORLANI - COSSIGA
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO