Art. 2.

  La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente
articolo,  nelle  misure  a  ciascuno  come sopra assegnate, non puo'
superare  l'importo  della rendita di inabilita' permanente percepita
dall'assicurato  al  momento  del  decesso.  Nel caso in cui la somma
predetta  superi  la  rendita  di  inabilita'  permanente,  i singoli
assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno
o  piu'  assegni  abbiano  in  seguito  a  cessare  i  rimanenti sono
proporzionalmente  reintegrati  fino alla ricorrenza di detto limite.
Nella   reintegrazione   dei  singoli  assegni  non  puo',  peraltro,
superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi
dell'articolo precedente.