Art. 2. La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non puo' superare l'importo della rendita di inabilita' permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilita' permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno o piu' assegni abbiano in seguito a cessare i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla ricorrenza di detto limite. Nella reintegrazione dei singoli assegni non puo', peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi dell'articolo precedente.