Art. 3. I superstiti di cui all'articolo 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate con carattere di continuita' dallo Stato, dagli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dello assegno sopraindicato. Dal calcolo dei redditi e' escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.