Art. 3.

  I  superstiti  di  cui  all'articolo 1, hanno diritto allo speciale
assegno  sempre  che  non  abbiano  titolo  a  rendite  o prestazioni
economiche  previdenziali,  con  esclusione degli assegni familiari o
assistenziali,  ivi  comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione
dell'assegno   vitalizio  annuo  agli  ex  combattenti  della  guerra
1915-1918  e  precedenti,  erogate con carattere di continuita' dallo
Stato,  dagli  altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque,
non  siano  titolari  di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o
superiore a quello dello assegno sopraindicato.
  Dal calcolo dei redditi e' escluso il reddito dominicale della casa
di abitazione.