Art. 4.

  Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di
cui  all'articolo 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di
cui  all'articolo  1,  hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura
corrispondente  allo  importo  della  rendita,  prestazioni o redditi
percepiti.