Art. 5.

  L'assegno  di cui all'articolo 1 non spetta al coniuge separato con
sentenza  passata  in giudicato, o divorziato, a meno che la sentenza
di  separazione  o di divorzio non ponga l'obbligo del mantenimento o
soltanto quello di prestare gli alimenti a carico dell'altro coniuge.