Art. 6.

  Alla  corresponsione  dell'assegno  di cui all'articolo 1 provvede,
con  separata  gestione, l'INAIL secondo le modalita' previste per la
erogazione  delle  rendite dal titolo I del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le
spese di gestione sono a totale carico dell'INAIL.