Art. 6. Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 1 provvede, con separata gestione, l'INAIL secondo le modalita' previste per la erogazione delle rendite dal titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese di gestione sono a totale carico dell'INAIL.