Art. 7. Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3. Il predetto termine e' interrotto, quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.