Art. 7.

  Per  ottenere  l'assegno  di  cui all'articolo 1 gli aventi diritto
devono  presentare  entro il termine di centottanta giorni dalla data
del   decesso   dell'assicurato  apposita  domanda,  corredata  dalla
certificazione  degli  uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e
da  una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali
risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3.
  Il  predetto  termine e' interrotto, quando gli aventi diritto allo
speciale   assegno,   ritenendo   trattarsi  di  decesso  conseguente
all'infortunio  o  alla  malattia  professionale, abbiano iniziato le
pratiche  amministrative  o l'azione giudiziaria per il conseguimento
delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.