Art. 8.

  Alla  copertura  degli  oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione
della presente legge si provvede con:
    a)  un  contributo  prelevato dal fondo speciale infortuni di cui
all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, e determinato annualmente
in  misura  fissa  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e la
previdenza  sociale. Per il primo anno di applicazione della presente
legge il contributo e' fissato nella misura di lire 400 milioni;
    b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari di rendita
di  inabilita'  permanente  di  grado non inferiore all'80 per cento.
L'Ente  nazionale  previdenza  impiegati agricoli (ENPAIA) nonche' le
casse,  aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, numeri 1)
e  2)  del  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, provvederanno ad accreditare
all'INAIL  le  somme  relative  a  ciascun  anno  entro il 31 gennaio
dell'anno successivo;
    c)  un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in
misura  fissa  con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,   sentita  l'Associazione  stessa.  Per  il  primo  anno  di
applicazione  della  presente  legge  il  contributo e' fissato nella
misura di lire 400 milioni.
  Qualora  dopo il primo anno di applicazione della presente legge le
contribuzioni   di   cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  risultassero
insufficienti,  alla  copertura  delle  spese  si provvedera', per la
differenza,   con   un'addizionale   sui   premi   e  contributi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali.   Tale  addizionale  e'  determinata  annualmente  dal
Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro  per  il  tesoro,  sentito  il  consiglio di amministrazione
dell'INAIL,  in  misura tale da garantire la copertura delle predette
spese.
  Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo,
dopo  il  primo  anno  di  applicazione della presente legge, l'INAIL
dovra'  trasmettere  entro  il 31 marzo di ogni anno al Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  il  rendiconto  della separata
gestione di cui al precedente articolo 6.