Art. 8. Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con: a) un contributo prelevato dal fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo e' fissato nella misura di lire 400 milioni; b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari di rendita di inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento. L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonche' le casse, aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, numeri 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo; c) un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita l'Associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo e' fissato nella misura di lire 400 milioni. Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvedera', per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale e' determinata annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovra' trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della separata gestione di cui al precedente articolo 6.