Art. 9. L'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente: "Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' erogare somme: a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale; b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati; c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere". Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al fondo speciale infortuni.