Art. 9. 
 
  L'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  e'  sostituito  dal
  seguente: 
"Le somme riscosse per  contravvenzioni  al  presente  titolo  ed  al
titolo secondo sono versate a favore del  fondo  speciale  infortuni,
istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo
37 del regio decreto 31 gennaio 1904,  n.  51,  ed  amministrato  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il  lavoro  e
la previdenza sociale puo' erogare somme: 
    a)  per  contribuire  al  finanziamento  dello  speciale  assegno
corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per
cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale; 
    b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il  mantenimento  e
l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza
in genere agli infortunati; 
    c) per contribuire allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento  degli
studi delle discipline  infortunistiche  e  di  medicina  sociale  in
genere". 
  Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, fino alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge restano acquisite al fondo speciale infortuni.