Art. 10. All'onere di 50 milioni, che costituisce il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola, si fara' fronte per l'anno 1976 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.