Art. 10.

  All'onere  di  50  milioni, che costituisce il contributo ordinario
annuo  dello  Stato per il mantenimento della scuola, si fara' fronte
per  l'anno  1976  mediante  riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per lo stesso anno.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.