Art. 5.

  Il  consiglio  della  scuola  approva  il  bilancio di previsione e
quello  consuntivo,  le  direttive  generali  attinenti all'attivita'
didattica  ed  amministrativa; esso delibera in merito agli incarichi
di  insegnamento ed al trattamento economico del personale insegnante
e non insegnante.
  Il consiglio della scuola nomina il direttore.
  Il  presidente  del  consiglio  ha  la  rappresentanza legale della
scuola.