Art. 5. Il consiglio della scuola approva il bilancio di previsione e quello consuntivo, le direttive generali attinenti all'attivita' didattica ed amministrativa; esso delibera in merito agli incarichi di insegnamento ed al trattamento economico del personale insegnante e non insegnante. Il consiglio della scuola nomina il direttore. Il presidente del consiglio ha la rappresentanza legale della scuola.