Art. 7.

  Il  direttore  coordina  l'attivita'  della  scuola  ed  esegue  le
deliberazioni  e  le  direttive  del  consiglio  della  scuola  e del
consiglio dei docenti. Esso provvede, in accordo col presidente, o su
richiesta  di  almeno  un  terzo  dei  membri,  alla convocazione del
consiglio medesimo.
  Il  direttore  compie  tutti  gli atti di ordinaria amministrazione
necessari alla vita della scuola.