Art. 7. Il direttore coordina l'attivita' della scuola ed esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio della scuola e del consiglio dei docenti. Esso provvede, in accordo col presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei membri, alla convocazione del consiglio medesimo. Il direttore compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita della scuola.