Art. 8.

  L'ordinamento  degli studi e i titoli che possono essere conseguiti
sono disciplinati dallo statuto della scuola;
  lo  statuto  detta le norme per la composizione ed il funzionamento
del  consiglio  della scuola e disciplina le competenze del consiglio
dei  docenti,  in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente
legge.