(Atto-art. 1)
Traduzione  curata  dalle  competenti  Amministrazioni   italiane   e
                    svizzere d'intesa con i BIRPI 
 
ATTO DI STOCCOLMA DEL 14 LUGLIO 1967 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI MADRID
 SULLA REPRESSIONE DELLE FALSE O FALLACI INDICAZIONI DI PROVENIENZA 
 
del 14 aprile 1891, riveduto a WASHINGTON il 2 giugno  1911,  all'AJA
il 6 novembre 1925, a LONDRA il 2 giugno  1934  e  a  LISBONA  il  31
                            ottobre 1958 
 
                             Articolo 1 
   Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne 
                       l'accordo di Madrid (1) 
 
  Gli strumenti d'adesione all'Accordo di  Madrid  sulla  repressione
delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14  aprile  1891
(denominato in seguito: "Accordo di Madrid"), nel tenore  riveduto  a
Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra  il
2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (denominato in  seguito:
"Atto di Lisbona"), vanno depositati  presso  il  Direttore  generale
dell'Organizzazione   Mondiale   della    Proprieta'    Intellettuale
(denominato in seguito: "Direttore generale"), il quale  notifichera'
tali depositi ai Paesi partecipi dell'Accordo. 
 
 
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(1)  Dei  titoli  sono  stati  aggiunti  agli  articoli  al  fine  di
facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo  di
titoli.