(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 1)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, RECANTE
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE  MISURE
                PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA' 

 
                               Art. 1. 
                      Interventi di trattamento 

 
  Il trattamento degli imputati sottoposti a misure  privative  della
liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti  a  sostenere  i
loro interessi umani, culturali e professionali. 
  Il trattamento rieducativo dei  condannati  e  degli  internati  e'
diretto, inoltre, a promuovere un  processo  di  modificazione  degli
atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva  partecipazione
sociale.