Art. 10. Corredo e oggetti di proprieta' personale Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi. Il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo puo' essere ammesso, qualora gli oggetti stessi non abbiano un consistente valore economico.