(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 10)
                              Art. 10. 
              Corredo e oggetti di proprieta' personale 

 
  Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i  detenuti  e  gli
internati possono essere ammessi  a  fare  uso  di  corredo  di  loro
proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che
possono usarsi. 
  Il possesso di oggetti di particolare  valore  morale  o  affettivo
puo' essere ammesso,  qualora  gli  oggetti  stessi  non  abbiano  un
consistente valore economico.