(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 100)
                              Art. 100. 
            Convenzioni con ospedali psichiatrici civili 

 
  L'amministrazione penitenziaria puo' stipulare apposite convenzioni
con  ospedali  psichiatrici  civili  per  il  ricovero  di   soggetti
destinati ad ospedali psichiatrici giudiziari, previe intese  con  la
regione competente  e  secondo  gli  indirizzi  del  Ministero  della
sanita'. 
  Nei confronti dei detenuti e degli internati ricoverati presso  gli
ospedali psichiatrici civili, si applicano tutte le norme di legge  e
di  regolamento  prevedute  per  le  loro  categorie  giuridiche   di
appartenenza.