(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 100)
Art. 100.
Convenzioni con ospedali psichiatrici civili
L'amministrazione penitenziaria puo' stipulare apposite convenzioni
con ospedali psichiatrici civili per il ricovero di soggetti
destinati ad ospedali psichiatrici giudiziari, previe intese con la
regione competente e secondo gli indirizzi del Ministero della
sanita'.
Nei confronti dei detenuti e degli internati ricoverati presso gli
ospedali psichiatrici civili, si applicano tutte le norme di legge e
di regolamento prevedute per le loro categorie giuridiche di
appartenenza.