(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 101)
                              Art. 101. 
 Coordinamento delle attivita' di ricerca dei centri di osservazione 

 
  L'attivita'  di  ricerca  scientifica,   svolta   dai   centri   di
osservazione, e' diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di
osservazione e di trattamento ed e' coordinata dal Ministero.