Art. 102. Differenziazione degli istituti Nel territorio di ciascuna regione e nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 59 della legge, e' realizzata una differenziazione degli istituti stessi, rispondente ai criteri indicati nel secondo comma dell'art. 14 della legge. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento. Le esigenze dei vari gruppi di condannati e di internati, nonche' l'individuazione dei tipi di trattamento adeguati a rispondere ad esse sono desunte dall'analisi delle caratteristiche della popolazione penitenziaria, integrata da rilevazioni sullo andamento della criminalita' e sugli atteggiamenti della collettivita' al riguardo. L'idoneita' dei programmi di trattamento a perseguire le finalita' della rieducazione e' verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.