(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 102)
                              Art. 102. 
                   Differenziazione degli istituti 

 
  Nel territorio di ciascuna regione e nell'ambito delle categorie di
istituti di cui ai numeri 2)  e  3)  dell'art.  59  della  legge,  e'
realizzata una differenziazione degli istituti stessi, rispondente ai
criteri indicati nel secondo comma dell'art. 14 della legge. 
  Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di
uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento. 
  Le esigenze dei vari gruppi di condannati e di  internati,  nonche'
l'individuazione dei tipi di trattamento  adeguati  a  rispondere  ad
esse  sono   desunte   dall'analisi   delle   caratteristiche   della
popolazione penitenziaria, integrata da rilevazioni  sullo  andamento
della criminalita'  e  sugli  atteggiamenti  della  collettivita'  al
riguardo. 
  L'idoneita' dei programmi di trattamento a perseguire le  finalita'
della rieducazione e' verificata con appropriati  metodi  di  ricerca
valutativa.