(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 103)
                              Art. 103. 
             Accesso di ministri di culto agli istituti 

 
  I ministri del culto cattolico, diversi dai  cappellani,  e  quelli
indicati  nell'ultimo  comma  dell'art.  55  sono   autorizzati   dal
direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad  accedere
all'istituto, per attivita' del loro ministero,  previo  accertamento
della loro qualita'.