Art. 103. Accesso di ministri di culto agli istituti I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attivita' del loro ministero, previo accertamento della loro qualita'.