Art. 104. Visite agli istituti Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei detenuti e degli internati. Non sono consentite, in loro presenza, osservazioni sulla vita dell'istituto. Non puo' essere comunicato alcun particolare concernente singoli imputati a persone diverse dai magistrati che procedono. I visitatori sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata. Il Ministero puo' autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'art. 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalita' della visita.