(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 104)
                              Art. 104. 
                        Visite agli istituti 

 
  Le visite devono svolgersi  nel  rispetto  della  personalita'  dei
detenuti e degli internati. Non sono consentite,  in  loro  presenza,
osservazioni sulla vita dell'istituto. 
  Non puo' essere comunicato alcun  particolare  concernente  singoli
imputati a persone diverse dai magistrati che procedono. 
  I visitatori sono accompagnati dal direttore o da  persona  da  lui
delegata. 
  Il Ministero puo' autorizzare persone diverse  da  quelle  indicate
nell'art. 67 della legge  ad  accedere  agli  istituti,  fissando  le
modalita' della visita.