Art. 105. Centro di servizio sociale Presso i centri di servizio sociale, oltre al personale della carriera direttiva degli assistenti sociali e a quello della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, e' addetto personale delle altre carriere di concetto e di quella esecutiva, nonche' personale operaio dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito del centro di servizio sociale sono organizzati servizi di segreteria, di ragioneria e di archivio. Il centro di servizio sociale e' ubicato in appositi locali. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attivita', mediante una ripartizione del lavoro fra i vari settori d'intervento preveduti dalla legge; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento e la supervisione tecnica. Le persone che desiderano collaborare con i centri di servizio sociale nei settori di attivita' indicati nell'ultimo comma dell'art. 78 della legge operano secondo le direttive del direttore del centro, sotto la sua diretta responsabilita' o quella dell'assistente sociale da lui designato.