(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 105)
                              Art. 105. 
                     Centro di servizio sociale 

 
  Presso i centri di  servizio  sociale,  oltre  al  personale  della
carriera direttiva degli assistenti sociali e a quello della carriera
di concetto degli assistenti sociali per adulti, e' addetto personale
delle altre carriere di  concetto  e  di  quella  esecutiva,  nonche'
personale operaio dell'amministrazione penitenziaria. 
  Nell'ambito del centro di servizio sociale sono organizzati servizi
di segreteria, di ragioneria e di archivio. 
  Il centro di servizio sociale e' ubicato in appositi locali. 
  Il direttore del centro assegna al personale  il  compimento  delle
attivita', mediante una ripartizione del lavoro fra  i  vari  settori
d'intervento  preveduti  dalla   legge;   impartisce   istruzioni   e
disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati  e  ne  cura  il
coordinamento e la supervisione tecnica. 
  Le persone che desiderano collaborare  con  i  centri  di  servizio
sociale nei settori di attivita' indicati nell'ultimo comma dell'art. 
78 della legge operano secondo le direttive del direttore del centro,
sotto la sua diretta responsabilita' o quella dell'assistente sociale
da lui designato.