Art. 106. Consiglio di aiuto sociale Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente. Essi prestano la loro opera gratuitamente. Dell'opera prestata dai predetti impiegati e' presa nota nei loro fascicoli personali ai fini della formulazione dei giudizi complessivi annuali. La composizione del consiglio e' attuata, per la durata di un triennio, con provvedimento del presidente del tribunale che e' comunicato al Ministero. Il consiglio si riunisce due volte all'anno per deliberazioni in ordine al bilancio di previsione, alla programmazione degli interventi e al rendiconto e si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra provvedere su affari di particolare rilievo. Il presidente distribuisce, tra i vari componenti, la cura delle attivita' indicate negli articoli 75 e 76 della legge. Nello svolgimento di tali attivita', i componenti del consiglio di aiuto sociale mantengono gli opportuni collegamenti con gli ispettori distrettuali, le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. Essi riferiscono a presidente e al consiglio sulle attivita' svolte, sui risultati conseguiti e sui problemi emersi, anche al fine della programmazione degli ulteriori interventi. I componenti del comitato per l'occupazione degli assistiti prestano la loro opera gratuitamente. Il presidente del consiglio di aiuto sociale riferisce al Ministero sull'attivita' del consiglio e del comitato e trasmette al Ministero stesso copie del bilancio preventivo e del rendiconto annuali. Il consiglio di aiuto sociale coordina le attivita' che gli enti, le associazioni pubbliche e private e le persone svolgono nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria; puo' chiedere al Ministero l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di dette attivita', riferendo in merito alle attivita' stesse. All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attivita' che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale, provvede, con periodicita' semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal settimo comma dell'art. 73 e dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge. Il Ministero ripartisce i contributi, avendo riguardo alle attivita' dei consigli di aiuto sociale e ai mezzi economici di cui dispongono.