(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 106)
                              Art. 106. 
                     Consiglio di aiuto sociale 

 
  Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono  ubicati  presso  il
tribunale del capoluogo del circondario. 
  Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi  di  segreteria,
di cassa e di archivio. 
  I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle
carriere  delle  cancellerie,  in  servizio  presso   il   tribunale,
incaricati dal presidente. 
  Essi prestano la loro opera gratuitamente. 
  Dell'opera prestata dai predetti impiegati e' presa nota  nei  loro
fascicoli  personali  ai  fini   della   formulazione   dei   giudizi
complessivi annuali. 
  La composizione del consiglio e'  attuata,  per  la  durata  di  un
triennio, con provvedimento  del  presidente  del  tribunale  che  e'
comunicato al Ministero. 
  Il consiglio si riunisce due volte all'anno  per  deliberazioni  in
ordine  al  bilancio  di  previsione,   alla   programmazione   degli
interventi e al rendiconto e si  riunisce,  inoltre,  ogni  qualvolta
occorra provvedere su affari di particolare rilievo. 
  Il presidente distribuisce, tra i vari componenti,  la  cura  delle
attivita'  indicate  negli  articoli  75  e  76  della  legge.  Nello
svolgimento di tali attivita', i componenti del  consiglio  di  aiuto
sociale mantengono  gli  opportuni  collegamenti  con  gli  ispettori
distrettuali, le direzioni degli istituti e dei  centri  di  servizio
sociale. Essi riferiscono a presidente e al consiglio sulle attivita'
svolte, sui risultati conseguiti e sui problemi emersi, anche al fine
della programmazione degli ulteriori interventi. 
  I  componenti  del  comitato  per  l'occupazione  degli   assistiti
prestano la loro opera gratuitamente. 
  Il presidente del consiglio di aiuto sociale riferisce al Ministero
sull'attivita' del consiglio e del comitato e trasmette al  Ministero
stesso copie del bilancio preventivo e del rendiconto annuali. 
  Il consiglio di aiuto sociale coordina le attivita' che  gli  enti,
le associazioni pubbliche e private e le persone svolgono nel settore
dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria; puo' chiedere  al
Ministero l'assegnazione di contributi per lo  svolgimento  di  dette
attivita', riferendo in merito alle attivita' stesse. 
  All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari  per  le
attivita' che svolgono direttamente  i  consigli  di  aiuto  sociale,
provvede, con periodicita' semestrale, il Ministero, avvalendosi  dei
fondi preveduti dal settimo comma dell'art. 73 e  dal  quinto  comma,
numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge. 
  Il  Ministero  ripartisce  i  contributi,  avendo   riguardo   alle
attivita' dei consigli di aiuto sociale e ai mezzi economici  di  cui
dispongono.