Art. 107. Assistenti volontari L'autorizzazione preveduta dal primo comma dell'art. 78 della legge e' data a coloro che dimostrano interesse e sensibilita' per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della liberta' ed hanno dato prova di concrete capacita' nell'assistenza a persone in stato di bisogno. Nel provvedimento di autorizzazione e' specificato il tipo di attivita' che l'assistente volontario puo' svolgere e, in particolare, se egli e' ammesso a frequentare uno o piu' istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale. L'autorizzazione ha durata annuale e puo' essere rinnovata. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Ministero, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.