(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 107)
                              Art. 107. 
                        Assistenti volontari 

 
  L'autorizzazione preveduta dal primo comma dell'art. 78 della legge
e' data a coloro che  dimostrano  interesse  e  sensibilita'  per  la
condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della
liberta' ed hanno dato prova di concrete capacita' nell'assistenza  a
persone in stato di bisogno. 
  Nel provvedimento di  autorizzazione  e'  specificato  il  tipo  di
attivita'  che  l'assistente   volontario   puo'   svolgere   e,   in
particolare, se egli e' ammesso a frequentare  uno  o  piu'  istituti
penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale. 
  L'autorizzazione ha durata annuale e puo' essere rinnovata. 
  Se  l'assistente  volontario  si  rivela   inidoneo   al   corretto
svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro
di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede  la  revoca
al Ministero, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.