(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 109)
                              Art. 109. 
                 Conto depositi e conto patrimoniale 

 
  La dotazione della cassa delle  ammende  e'  costituita  dal  conto
depositi e dal conto patrimoniale. 
  Al conto depositi  affluiscono  tutti  i  versamenti  effettuati  a
titolo provvisorio o cauzionale. 
  Al conto patrimoniale sono versate le somme immediatamente devolute
alla cassa stessa e quelle realizzate dai depositi, di cui  e'  stato
disposto l'incameramento. 
  La dotazione della  cassa  per  il  soccorso  e  l'assistenza  alle
vittime del delitto e' costituita dal solo conto patrimoniale.