(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 109)
Art. 109.
Conto depositi e conto patrimoniale
La dotazione della cassa delle ammende e' costituita dal conto
depositi e dal conto patrimoniale.
Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a
titolo provvisorio o cauzionale.
Al conto patrimoniale sono versate le somme immediatamente devolute
alla cassa stessa e quelle realizzate dai depositi, di cui e' stato
disposto l'incameramento.
La dotazione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle
vittime del delitto e' costituita dal solo conto patrimoniale.