Art. 110. Fondi patrimoniali e depositi cauzionali I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende ed i fondi patrimoniali della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono depositati in conto fruttifero presso la cassa depositi e prestiti. Le somme dovute alla cassa delle ammende e alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, devono essere versate integralmente, senza alcuna ritenuta a qualsiasi titolo, tramite l'ufficio del registro, che e' tenuto a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. I vaglia del tesoro, rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono essere rimessi agli uffici giudiziari o agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta per il tempestivo inoltro alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.