(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 110)
                              Art. 110. 
              Fondi patrimoniali e depositi cauzionali 
 
 
  I fondi patrimoniali e i  depositi  cauzionali  della  cassa  delle
ammende ed i  fondi  patrimoniali  della  cassa  per  il  soccorso  e
l'assistenza alle  vittime  del  delitto  sono  depositati  in  conto
fruttifero presso la cassa depositi e prestiti. 
  Le somme dovute alla cassa  delle  ammende  e  alla  cassa  per  il
soccorso e l'assistenza  alle  vittime  del  delitto,  devono  essere
versate integralmente, senza  alcuna  ritenuta  a  qualsiasi  titolo,
tramite l'ufficio del registro, che e' tenuto a commutare dette somme
in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere  della
cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento  sul  conto  corrente
speciale intestato alla cassa delle  ammende  o  alla  cassa  per  il
soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. 
  I  vaglia  del  tesoro,  rilasciati  dalle  sezioni  di   tesoreria
provinciale dello Stato, devono essere rimessi agli uffici giudiziari
o agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta
per il tempestivo inoltro alla cassa delle ammende o alla  cassa  per
il soccorso e  l'assistenza  alle  vittime  del  delitto,  presso  il
Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti
di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa  della  causale  di
ciascun versamento.