(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 111)
                              Art. 111. 
                       Versamenti delle somme 

 
  Le  somme  dovute   alla   cassa   delle   ammende   sono   versate
tempestivamente  a  cura  degli  uffici  interessati,  mentre  quelle
destinate alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime  del
delitto sono versate mensilmente dalle direzioni  degli  istituti  di
prevenzione e di pena.