(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 112)
                              Art. 112. 
                     Accreditamento delle somme 

 
  La cassa delle ammende e quella per il soccorso e l'assistenza alle
vittime del delitto rilasciano quietanza agli uffici del registro che
hanno provveduto alla  commutazione  dei  versamenti  in  vaglia  del
tesoro. 
  Le  predette  casse  provvedono,   quindi,   alle   operazioni   di
accreditamento degli importi  dei  vaglia  sul  conto  corrente  loro
intestato presso la cassa depositi e prestiti con distinta  separata,
versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. 
  Dopo tali operazioni le somme diventano fruttifere e gli  interessi
vengono liquidati dalla  cassa  depositi  e  prestiti  e  portati  in
aumento dei crediti di ciascuno dei conti correnti, il 30  giugno  ed
il 31 dicembre di ogni anno.