Art. 113. Depositi di titoli di Stato o garantiti dallo Stato I depositi costituiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono effettuati direttamente presso la cassa delle ammende che, previo nulla osta all'introito da parte della cassa depositi e prestiti, li trasmette alla tesoreria provinciale. Il valore nominale o attuale del deposito e' indicato nel provvedimento dell'autorita' giudiziaria.