(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 113)
                              Art. 113. 
         Depositi di titoli di Stato o garantiti dallo Stato 

 
  I depositi costituiti in titoli di Stato o  garantiti  dallo  Stato
sono effettuati direttamente  presso  la  cassa  delle  ammende  che,
previo nulla osta  all'introito  da  parte  della  cassa  depositi  e
prestiti, li trasmette alla tesoreria provinciale. 
  Il  valore  nominale  o  attuale  del  deposito  e'  indicato   nel
provvedimento dell'autorita' giudiziaria.