(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 115)
                              Art. 115. 
               Disposizioni dell'autorita' giudiziaria 

 
  L'autorita' giudiziaria dispone l'incameramento in conto patrimonio
dei  depositi  costituiti  presso  la  cassa  delle  ammende   o   la
restituzione ai  titolari,  previa  detrazione  dell'ammontare  delle
spese di giustizia  e  di  mantenimento  in  carcere,  da  devolversi
all'erario.