Art. 117. Erogazione dei fondi I fondi della cassa delle ammende e quelli della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono erogati con delibere dei rispettivi consigli di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per la loro attivita' assistenziale nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza. L'esecuzione di dette delibere e' effettuata con mandati di pagamenti, emessi dai presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione e trasmessi alla cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Dell'avvenuto accreditamento, la cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla cassa delle ammende e a quella per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per gli opportuni riscontri contabili.