(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 117)
                              Art. 117. 
                        Erogazione dei fondi 

 
  I fondi della cassa delle ammende  e  quelli  della  cassa  per  il
soccorso e l'assistenza alle vittime del  delitto  sono  erogati  con
delibere dei rispettivi consigli di amministrazione  ai  consigli  di
aiuto  sociale  a  titolo  di  contributo  per  la   loro   attivita'
assistenziale nei limiti degli stanziamenti fissati  nello  stato  di
previsione per l'anno finanziario di competenza. 
  L'esecuzione  di  dette  delibere  e'  effettuata  con  mandati  di
pagamenti,  emessi  dai  presidenti  dei   rispettivi   consigli   di
amministrazione e trasmessi alla cassa depositi e prestiti, la  quale
cura l'accreditamento sui conti  correnti  postali  dei  consigli  di
aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato. 
  Dell'avvenuto accreditamento, la  cassa  depositi  e  prestiti  da'
comunicazione alla cassa delle ammende e a quella per il  soccorso  e
l'assistenza alle vittime del delitto  per  gli  opportuni  riscontri
contabili.