(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 118)
                              Art. 118. 
                               Bilanci 

 
  I bilanci di previsione e i  conti  consuntivi  della  cassa  delle
ammende e della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto sono approvati con decreti  del  Ministro  per  la  grazia  e
giustizia di concerto con quello per il tesoro.