Art. 119. Incaricati giornalieri Il Ministero conferisce direttamente gli incarichi preveduti dal secondo comma dell'art. 80 della legge. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneita' del richiedente ad assolvere i compiti relativi. A tal fine, una commissione composta dal direttore dello ufficio del personale civile della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un dirigente superiore e da un primo dirigente dei ruoli dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa allo incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneita' indicata nel comma precedente. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria, con qualifica di direttore di sezione.