(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 12)
                              Art. 12. 
Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi  venduti
                            nell'istituto 

 
  La rappresentanza dei detenuti  e  degli  internati  preveduta  dal
sesto comma dell'art. 9 della legge e' composta di tre persone. 
  Negli istituti in cui la preparazione del vitto  e'  effettuata  in
piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina. 
  I rappresentanti  dei  detenuti  e  degli  internati  assistono  al
prelievo dei  generi  vittuari,  ne  controllano  la  qualita'  e  la
quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente  usati
per la confezione del vitto. 
  Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti,  facenti  parte
della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro  o
dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito. 
  La rappresentanza suddetta ed il delegato del  direttore,  indicato
nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge, presentano, congiuntamente
o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore. 
  La   direzione   richiede   mensilmente   all'autorita'    comunale
informazioni sui  prezzi  correnti  all'esterno  relativi  ai  generi
corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio e  mette  a
disposizione della rappresentanza dei detenuti e degli  internati  le
informazioni ricevute.