Art. 12. Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto La rappresentanza dei detenuti e degli internati preveduta dal sesto comma dell'art. 9 della legge e' composta di tre persone. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito. La rappresentanza suddetta ed il delegato del direttore, indicato nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore. La direzione richiede mensilmente all'autorita' comunale informazioni sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio e mette a disposizione della rappresentanza dei detenuti e degli internati le informazioni ricevute.