(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 120)
                              Art. 120. 
Nomina  degli  esperti  per  le  attivita'  di  osservazione   e   di
                             trattamento 

 
  Il Ministero compila, per ogni distretto  di  corte  d'appello,  un
elenco degli esperti dei quali le  direzioni  degli  istituti  e  dei
centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle
attivita' di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto  comma
dell'art. 80 della legge. 
  Per ottenere  l'iscrizione  nell'elenco,  i  professionisti  devono
essere di condotta incensurata,  di  eta'  non  inferiore  agli  anni
venticinque e devono dimostrare di essere in possesso dello specifico
titolo professionale richiesto per le attivita' da svolgere. 
  Le direzioni degli  istituti  e  dei  centri  di  servizio  sociale
conferiscono agli esperti indicati nel  comma  precedente  i  singoli
incarichi, su autorizzazione del Ministero.