Art. 120. Nomina degli esperti per le attivita' di osservazione e di trattamento Il Ministero compila, per ogni distretto di corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i professionisti devono essere di condotta incensurata, di eta' non inferiore agli anni venticinque e devono dimostrare di essere in possesso dello specifico titolo professionale richiesto per le attivita' da svolgere. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma precedente i singoli incarichi, su autorizzazione del Ministero.