(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 121)
                              Art. 121. 
          Esperti componenti della sezione di sorveglianza 

 
  Il Consiglio  superiore  della  magistratura,  o,  per  delega,  il
presidente della corte di appello, nomina, all'inizio di ciascun anno
giudiziario, per la composizione della sezione di  sorveglianza,  due
esperti effettivi e due supplenti.