Art. 122. Infermieri Gli operai specializzati con la qualifica di infermiere, preveduti dal quinto comma dell'art. 80 della legge, prestano la loro opera presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, le case di cura e custodia e gli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati psichici. Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con la qualifica di infermiere di cui al precedente comma, oltre ai requisiti preveduti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, e' richiesto il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliare di infermiere generico, ovvero dell'attestato di idoneita' alle mansioni di sorvegliante addetto agli ospedali psichiatrici, rilasciati a norma delle vigenti disposizioni. Il concorso si effettua mediante esperimento pratico. La commissione giudicatrice e' composta da un magistrato, addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, o da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria avente qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un medico del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena, da un capo operaio o operaio specializzato con la qualifica di infermiere appartenente al ruolo dell'amministrazione penitenziaria. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere di concetto della predetta amministrazione. I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di tre mesi presso gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi e minorati psichici, al fine di conseguire una specifica preparazione professionale nello ambito del servizio infermieristico psichiatrico penitenziario.