Art. 123. Integrazione di organi collegiali Fino a quando non sara' possibile disporre presso ogni istituto dell'opera di educatori del ruolo per adulti, il consiglio di disciplina e' integrato da un impiegato che presta servizio nel medesimo istituto o, in caso di sua mancanza, in altro istituto del distretto, incaricato dall'ispettore distrettuale, su proposta del direttore. Negli istituti in cui non sia possibile disporre dell'opera di educatori o di assistenti sociali dei ruoli per adulti, le funzioni prevedute dagli articoli 16 e 27 della legge sono conferite a esperti in pedagogia o in servizio sociale, ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.