(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 123)
                              Art. 123. 
                  Integrazione di organi collegiali 

 
  Fino a quando non sara' possibile  disporre  presso  ogni  istituto
dell'opera di  educatori  del  ruolo  per  adulti,  il  consiglio  di
disciplina e' integrato da  un  impiegato  che  presta  servizio  nel
medesimo istituto o, in caso di sua mancanza, in altro  istituto  del
distretto, incaricato dall'ispettore distrettuale,  su  proposta  del
direttore.  Negli  istituti  in  cui  non  sia   possibile   disporre
dell'opera di educatori o di assistenti sociali dei ruoli per adulti,
le funzioni prevedute  dagli  articoli  16  e  27  della  legge  sono
conferite a esperti in pedagogia o in servizio sociale, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 80 della legge.