(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 124)
                              Art. 124. 
        Ricognizione del patrimonio dei consigli di patronato 

 
  I  beni  mobili  e  immobili,  le  attivita'  e  le  passivita'  di
pertinenza del consiglio di patronato, istituito  dall'art.  149  del
codice penale, vengono assunti  in  carico  dal  consiglio  di  aiuto
sociale entro un mese dall'emanazione del presente regolamento. 
  A tal fine e' effettuata ricognizione dei detti  beni  attivita'  e
passivita', da parte  del  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale e del  presidente  del  tribunale.  Della  ricognizione  e'
redatto processo verbale che e' trasmesso in copia al Ministero.