Art. 124. Ricognizione del patrimonio dei consigli di patronato I beni mobili e immobili, le attivita' e le passivita' di pertinenza del consiglio di patronato, istituito dall'art. 149 del codice penale, vengono assunti in carico dal consiglio di aiuto sociale entro un mese dall'emanazione del presente regolamento. A tal fine e' effettuata ricognizione dei detti beni attivita' e passivita', da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del presidente del tribunale. Della ricognizione e' redatto processo verbale che e' trasmesso in copia al Ministero.