Art. 13. Locali per la somministrazione del vitto. Uso di fornelli La somministrazione del vitto deve essere effettuata in locali accessibili a gruppi limitati di detenuti o di internati. Ove non sia possibile, per difficolta' organizzative o per contingenti motivi di ordine o di disciplina, somministrare il vitto in locali appositi, deve provvedersi a che i pasti siano consumati nelle camere, utilizzando un idoneo piano di appoggio. E' consentito l'uso di fornelli personali autoalimentati per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonche' cibi gia' cotti. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali. Il regolamento interno puo' prevedere che, senza carattere di continuita', sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi nonche' le modalita' da osservare.