(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 13)
                              Art. 13. 
      Locali per la somministrazione del vitto. Uso di fornelli 

 
  La somministrazione del vitto  deve  essere  effettuata  in  locali
accessibili a gruppi limitati di detenuti o di internati. Ove non sia
possibile, per difficolta' organizzative o per contingenti motivi  di
ordine o di disciplina, somministrare il vitto  in  locali  appositi,
deve  provvedersi  a  che  i  pasti  siano  consumati  nelle  camere,
utilizzando un idoneo piano di appoggio. 
  E' consentito l'uso di fornelli  personali  autoalimentati  per  la
preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonche'  cibi  gia'
cotti. 
  Le dimensioni e  le  caratteristiche  dei  fornelli  devono  essere
conformi a prescrizioni ministeriali. 
  Il regolamento interno  puo'  prevedere  che,  senza  carattere  di
continuita', sia consentita ai detenuti e agli internati  la  cottura
di generi alimentari di facile e rapida  preparazione,  stabilendo  i
generi ammessi nonche' le modalita' da osservare.