Art. 14. Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui e' consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione; stabilisce, inoltre, le quantita' dei singoli generi ed oggetti ricevibili, acquistabili o detenibili in relazione all'esigenza di mantenere lo ordine e di evitare disparita' di condizioni di vita. Sono vietate le bevande alcoliche. E' consentito solo il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di un litro di birra. E' vietato, comunque, il possesso di denaro. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione, salvo che costituiscano corpo di reato. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo. Il regolamento interno stabilisce il numero e la periodicita' in ordine al ricevimento dei pacchi, le modalita' di confezione, di controllo, di accettazione e di consegna, anche con riferimento alle cautele da adottare per l'individuazione di strumenti pericolosi e alla certificazione di quanto in essi contenuto. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo. I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantita' il fabbisogno di una persona. Inoltre quelli ricevuti dall'esterno non devono richiedere cottura. Il detenuto o l'internato non puo' accumulare generi alimentari in quantita' eccedente il suo fabbisogno settimanale.