(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 14)
                              Art. 14. 
  Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari 

 
  Il  regolamento  interno  stabilisce,  nei  confronti  di  tutti  i
detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui  e'
consentito  il  possesso,  l'acquisto  e  la  ricezione;  stabilisce,
inoltre, le quantita'  dei  singoli  generi  ed  oggetti  ricevibili,
acquistabili o detenibili in relazione all'esigenza di  mantenere  lo
ordine e di evitare disparita' di condizioni di vita. Sono vietate le
bevande alcoliche. E' consentito solo il consumo giornaliero di  vino
in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a
dodici gradi o di  un  litro  di  birra.  E'  vietato,  comunque,  il
possesso di denaro. 
  Gli  oggetti  non  consentiti  sono  ritirati  dalla  direzione   e
consegnati  ai  detenuti  e  agli  internati  all'atto   della   loro
dimissione, salvo che costituiscano corpo di reato. 
  I generi e  gli  oggetti  provenienti  dall'esterno  devono  essere
contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono
essere sottoposti a controllo. 
  Il regolamento interno stabilisce il numero e  la  periodicita'  in
ordine al ricevimento dei pacchi,  le  modalita'  di  confezione,  di
controllo, di accettazione e di consegna, anche con riferimento  alle
cautele da adottare per l'individuazione di  strumenti  pericolosi  e
alla certificazione di quanto in essi contenuto. 
  Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati  o  ricevuti
in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo. 
  I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono
eccedere in quantita' il fabbisogno di una  persona.  Inoltre  quelli
ricevuti dall'esterno non devono richiedere cottura. 
  Il detenuto o l'internato non puo' accumulare generi alimentari  in
quantita' eccedente il suo fabbisogno settimanale.