(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 16)
                              Art. 16. 
                        Permanenza all'aperto 
 
 
  Gli spazi  destinati  alla  permanenza  all'aperto  devono  offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici. 
  Il tempo di permanenza all'aperto  puo'  essere  impiegato  per  lo
svolgimento di attivita' sportive, culturali o ricreative nonche' per
trascorrervi parte del tempo libero. 
  Gli spazi destinati  alla  permanenza  all'aperto  sono  utilizzati
anche per la installazione di campi attrezzati per lo svolgimento  di
giochi sportivi.