(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 16)
Art. 16.
Permanenza all'aperto
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.
Il tempo di permanenza all'aperto puo' essere impiegato per lo
svolgimento di attivita' sportive, culturali o ricreative nonche' per
trascorrervi parte del tempo libero.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto sono utilizzati
anche per la installazione di campi attrezzati per lo svolgimento di
giochi sportivi.