(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 19)
                              Art. 19. 
           Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie 

 
  Ai detenuti e agli internati che  hanno  diritto  ad  usufruire  di
prestazioni sanitarie a carico  degli  enti  preposti  all'assistenza
sanitaria, le  dette  prestazioni  sono  fornite  direttamente  dalla
amministrazione penitenziaria in condizioni di assoluta  parita'  con
gli altri detenuti e internati. 
  Gli   enti    tenuti    ad    erogare    l'assistenza    rimborsano
all'amministrazione   penitenziaria,   sulla   base    di    apposite
convenzioni, le spese relative alle prestazioni  sanitarie  che  essi
sarebbero tenuti a corrispondere. 
  Gli enti predetti provvedono direttamente all'assistenza  preveduta
dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e  degli
internati lavoratori.