Art. 19. Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie Ai detenuti e agli internati che hanno diritto ad usufruire di prestazioni sanitarie a carico degli enti preposti all'assistenza sanitaria, le dette prestazioni sono fornite direttamente dalla amministrazione penitenziaria in condizioni di assoluta parita' con gli altri detenuti e internati. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza rimborsano all'amministrazione penitenziaria, sulla base di apposite convenzioni, le spese relative alle prestazioni sanitarie che essi sarebbero tenuti a corrispondere. Gli enti predetti provvedono direttamente all'assistenza preveduta dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.