(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 2)
                               Art. 2. 
           Ordine e disciplina negli istituti penitenziari 

 
  La sicurezza, l'ordine e la disciplina negli istituti  penitenziari
costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalita'  del
trattamento dei detenuti e degli internati. 
  Il servizio di sicurezza e di custodia negli istituti penitenziari,
diversi dalle case mandamentali, e'  affidato  agli  appartenenti  al
Corpo militare degli agenti  di  custodia,  che  esercitano  le  loro
attribuzioni in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti.