Art. 2. Ordine e disciplina negli istituti penitenziari La sicurezza, l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalita' del trattamento dei detenuti e degli internati. Il servizio di sicurezza e di custodia negli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali, e' affidato agli appartenenti al Corpo militare degli agenti di custodia, che esercitano le loro attribuzioni in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti.