(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 20)
                              Art. 20. 
  Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente 
 
 
  La sottoposizione a visto di  controllo  della  corrispondenza  dei
detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente puo'  essere
disposta, oltre che  nei  casi  preveduti  dall'art.  36,  anche  per
esigenze  connesse  al   trattamento   terapeutico,   accertate   dal
sanitario. 
  Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle  autorizzazioni
alla corrispondenza telefonica si devono tenere  in  conto  anche  le
esigenze di cui al precedente comma. 
  I detenuti e gli internati infermi o seminfermi  di  mente  che,  a
giudizio  del  sanitario,  sono  in  grado  di  svolgere  un   lavoro
produttivo o un servizio utile sono ammessi al  lavoro  e  godono  di
tutti i diritti relativi. 
  Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o  un
servizio utile, possono  essere  assegnati,  secondo  le  indicazioni
sanitarie, ad attivita' ergoterapiche e ad essi viene corrisposto  un
sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale. 
  Le disposizioni  concernenti  la  formazione  delle  rappresentanze
prevedute dagli articoli 9, 12 e 27 della legge  si  applicano  anche
agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi
siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni
psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato  di
sorveglianza dispone la loro esclusione Gli esclusi  sono  sostituiti
da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio. 
  Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente  le  sanzioni
disciplinari si applicano solo  quando,  a  giudizio  del  sanitario,
esista la sufficiente capacita' naturale che consenta loro  coscienza
dell'infrazione  commessa  ed  adeguata  percezione  della   sanzione
conseguente. 
  Gli infermi e seminfermi in permesso o in licenza o  in  regime  di
semiliberta' ricevono, ove occorra, assistenza da parte  dei  servizi
psichiatrici pubblici degli enti locali.