Art. 20. Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente puo' essere disposta, oltre che nei casi preveduti dall'art. 36, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al precedente comma. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile, possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attivita' ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze prevedute dagli articoli 9, 12 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacita' naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente. Gli infermi e seminfermi in permesso o in licenza o in regime di semiliberta' ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.