(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 21)
                              Art. 21. 
                       Servizio di biblioteca 

 
  La direzione  dell'istituto  deve  curare  che  i  detenuti  e  gli
internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca
dell'istituto, nonche' la possibilita', a mezzo di opportune  intese,
di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in  biblioteche
e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato
l'istituto stesso. 
  Nella scelta dei libri e dei periodici si deve aver cura che ci sia
una equilibrata rappresentazione del pluralismo  culturale  esistente
nella societa' esterna. 
  Il servizio di biblioteca e' affidato, di regola, a un educatore. 
  Il responsabile  del  servizio  si  avvale,  per  la  tenuta  delle
pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione
dei libri e dei periodici, nonche' per lo svolgimento  di  iniziative
per la diffusione della  cultura,  dei  rappresentanti  dei  detenuti
degli internati preveduti dall'art. 12 della legge, i quali espletano
le suddette attivita' durante il tempo libero. 
  I rappresentanti dei detenuti o degli internati  sono  sorteggiati,
con le modalita' prevedute nell'art. 62, nel numero di tre a  cinque,
rispettivamente per gli  istituti  con  un  numero  di  presenti  non
superiore o superiore a cinquecento.