Art. 21. Servizio di biblioteca La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonche' la possibilita', a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato l'istituto stesso. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve aver cura che ci sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella societa' esterna. Il servizio di biblioteca e' affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonche' per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti degli internati preveduti dall'art. 12 della legge, i quali espletano le suddette attivita' durante il tempo libero. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalita' prevedute nell'art. 62, nel numero di tre a cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.