Art. 22. Ammissione in istituto. Comunicazioni per l'ammissione obbligatoria al regime di semiliberta' Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'art. 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che cio' fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di liberta'. Quando viene ricevuta una persona, che non puo' essere trattenuta perche' deve essere sottoposta a misura privativa della liberta' diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto e' destinato, la direzione provvede ad informare l'ispettore distrettuale, ai fini dell'assegnazione. Nel caso di ingresso dalla liberta' per motivi diversi dalla esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza, la direzione provvede a dare immediatamente l'avviso preveduto dall'art. 7 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603 anche ai fini di provocare i provvedimenti indicati nel n. 3) dell'art. 33 della legge. Quando e' ricevuta nell'istituto penitenziario una persona che deve espiare una pena detentiva a seguito di conversione di pena pecuniaria, il direttore ne da' immediata comunicazione alla sezione di sorveglianza per l'adozione del provvedimento preveduto dall'art. 49 della legge. Analogamente il direttore provvede quando nei confronti di un detenuto o di un internato venga a cessare una misura privativa della liberta' e il soggetto deve essere sottoposto a una pena detentiva a seguito di conversione di pena pecuniaria.