(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 22)
                              Art. 22. 
Ammissione in istituto. Comunicazioni per  l'ammissione  obbligatoria
                      al regime di semiliberta' 

 
  Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone
indicate nell'art. 4 del regio decreto 28  maggio  1931,  n.  603,  e
quelle che si costituiscono  dichiarando  che  cio'  fanno  per  dare
esecuzione ad un provvedimento da cui consegue  la  privazione  dello
stato di liberta'. 
  Quando viene ricevuta una persona, che non puo'  essere  trattenuta
perche' deve essere sottoposta  a  misura  privativa  della  liberta'
diversa da quella alla cui esecuzione  l'istituto  e'  destinato,  la
direzione provvede ad informare  l'ispettore  distrettuale,  ai  fini
dell'assegnazione. 
  Nel caso di  ingresso  dalla  liberta'  per  motivi  diversi  dalla
esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza, la direzione
provvede a dare immediatamente l'avviso  preveduto  dall'art.  7  del
regio decreto 28 maggio 1931, n. 603 anche ai  fini  di  provocare  i
provvedimenti indicati nel n. 3) dell'art. 33 della legge. 
  Quando e' ricevuta nell'istituto penitenziario una persona che deve
espiare  una  pena  detentiva  a  seguito  di  conversione  di   pena
pecuniaria, il direttore ne da' immediata comunicazione alla  sezione
di sorveglianza per l'adozione del provvedimento preveduto  dall'art.
49  della  legge.  Analogamente  il  direttore  provvede  quando  nei
confronti di un detenuto o di un internato venga a cessare una misura
privativa della liberta' e il soggetto deve essere sottoposto  a  una
pena detentiva a seguito di conversione di pena pecuniaria.