Art. 23. Modalita' dell'ingresso in istituto La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facolta' preveduta dal primo comma dell'art. 29 della legge, con le modalita' di cui all'art. 59 del presente regolamento. Il soggetto e' sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo. Qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una donna condannata si trova in una delle condizioni prevedute dai numeri 1) e 2) dell'art. 146 del codice penale, la direzione provvede ad informare l'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 589 del codice di procedura penale. Al momento dell'ingresso dalla liberta' di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto richiedo al Ministero notizia, su eventuali precedenti detenzioni al fine di acquisire la preesistente cartella personale. Il direttore, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro preveduto dallo art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e per iniziare la compilazione della cartella personale nonche' al fine di fornirgli le informazioni prevedute dal primo comma dell'art. 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel secondo comma dell'art. 64 del presente regolamento. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalita' o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalita' fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalita', il soggetto e' identificato sotto la provvisoria denominazione di "sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale. Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonche' quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede.