(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 23)
                              Art. 23. 
                 Modalita' dell'ingresso in istituto 

 
  La direzione cura che il detenuto o l'internato  all'atto  del  suo
ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale,  al
rilievo delle impronte digitali e messo in  grado  di  esercitare  la
facolta' preveduta dal primo comma dell'art. 29 della legge,  con  le
modalita' di cui all'art. 59 del presente regolamento. Il soggetto e'
sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo. 
  Qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che  una
donna condannata si trova  in  una  delle  condizioni  prevedute  dai
numeri 1) e 2) dell'art. 146 del codice penale, la direzione provvede
ad informare l'autorita' giudiziaria competente  ai  sensi  dell'art.
589 del codice di procedura penale. 
  Al momento dell'ingresso dalla liberta' di  un  detenuto  o  di  un
internato, la direzione dell'istituto richiedo al Ministero  notizia,
su  eventuali  precedenti  detenzioni  al  fine   di   acquisire   la
preesistente cartella personale. 
  Il direttore, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge
un colloquio  con  il  soggetto  al  fine  di  conoscere  le  notizie
necessarie per le iscrizioni nel registro preveduto dallo art. 13 del
regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e per iniziare la  compilazione
della cartella personale nonche' al fine di fornirgli le informazioni
prevedute dal primo comma dell'art. 32 della legge e di  consegnargli
l'estratto indicato nel  secondo  comma  dell'art.  64  del  presente
regolamento. 
  Qualora il detenuto o l'internato si  rifiuti  di  fornire  le  sue
generalita' o quando vi siano fondati  motivi  per  ritenere  che  le
generalita' fornite siano  false,  e  sempre  che  non  si  riesca  a
conoscere  altrimenti  le  esatte   generalita',   il   soggetto   e'
identificato sotto la provvisoria denominazione  di  "sconosciuto"  a
mezzo di fotografia e  di  riferimenti  a  connotati  e  contrassegni
fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria. 
  Nel corso del colloquio il soggetto e'  invitato  a  segnalare  gli
eventuali problemi personali e familiari  che  richiedono  interventi
immediati. Di  tali  problemi  la  direzione  informa  il  centro  di
servizio sociale. 
  Gli oggetti  consegnati  dal  detenuto  o  dall'internato,  nonche'
quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere  lasciati
in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione.  Gli
oggetti che non possono essere conservati sono  venduti  a  beneficio
del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da  lui  designata.
Delle predette operazioni viene redatto verbale. 
  Degli  oggetti  consegnati  dall'imputato  o  rinvenuti  sulla  sua
persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede.