Art. 24. Iscrizioni a registro Nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito. Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione. La disposizione del precedente capoverso si osserva anche per ii registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate alla autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma.