(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 24)
                              Art. 24. 
                        Iscrizioni a registro 

 
  Nel registro preveduto dall'art. 13 del  regio  decreto  28  maggio
1931, n.  603,  oltre  alle  iscrizioni  relative  alle  persone  ivi
indicate, devono essere inserite,  in  ordine  cronologico,  analoghe
iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono
dall'istituto a causa di trasferimento o di transito. 
  Il  registro,  prima  che  sia  posto  in  uso,  e'  presentato  al
magistrato di  sorveglianza  che  ne  fa  numerare  ciascuna  pagina,
vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine  del
registro lo  stesso  magistrato  di  sorveglianza  indica  il  numero
complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione. 
  La disposizione del precedente capoverso si osserva  anche  per  ii
registro preveduto dall'art. 80 del  codice  di  procedura  penale  e
dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603. 
  Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute  dall'art.
80 del codice di procedura  penale  sono  comunicate  alla  autorita'
giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di  urgenza,
la comunicazione e' fatta con telegramma.