(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 26)
                              Art. 26. 
                         Cartella personale 

 
  Per ogni detenuto o internato e' istituita una cartella  personale,
la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in  istituto  dalla
liberta'. La cartella segue il soggetto in caso  di  trasferimento  e
resta custodita nell'archivio dell'istituto  da  cui  il  detenuto  o
l'internato e' dimesso. Di tale custodia e' data  tempestiva  notizia
al Ministero. 
  L'intestazione della  cartella  personale  e'  corredata  dei  dati
anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro
elemento necessario per la precisa identificazione della persona. 
  Nella cartella personale sono inseriti  i  dati  e  le  indicazioni
preveduti dal quarto comma dell'art. 13  della  legge  con  specifica
menzione  delle  ricompense,  delle  sanzioni  disciplinari  e  delle
infrazioni che le hanno determinate,  dei  permessi,  delle  licenze,
delle riduzioni di pena prevedute dall'art. 54 della  legge,  nonche'
di ogni elemento significativo attinente alla vita del soggetto. 
  Allo scadere di ogni semestre di  custodia  preventiva  e  di  pena
detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto  e'  annotato
il giudizio espresso dalla  direzione  sugli  elementi  indicati  nel
secondo comma dell'art. 94. 
  All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato  in  altro
istituto nella cartella personale e' annotato un giudizio complessivo
sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.