Art. 26. Cartella personale Per ogni detenuto o internato e' istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla liberta'. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' dimesso. Di tale custodia e' data tempestiva notizia al Ministero. L'intestazione della cartella personale e' corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona. Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, dei permessi, delle licenze, delle riduzioni di pena prevedute dall'art. 54 della legge, nonche' di ogni elemento significativo attinente alla vita del soggetto. Allo scadere di ogni semestre di custodia preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto e' annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto nella cartella personale e' annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.